STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MERIDIANA”

 

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile, un’associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata: “Meridiana”.
La sede dell’Associazione è posta in Genova.
Il Consiglio Direttivo stabilirà l’indirizzo della sede, ed essa potrà essere spostata ad altro luogo, purché nel comune di Genova a mezzo di semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.
Lo spostamento della sede ad altro comune, purché in Italia, dovrà essere deliberato dall’Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei due terzi degli Associati.
E’ fatto salvo per l’Associato il diritto di recesso qualora la sede venisse spostata ad altro comune.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, purché in Italia, sedi secondarie o sedi operative.

Art. 2 – Finalità

Le finalità dell’Associazione sono di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Lo scopo dell’Associazione è la diffusione della ricerca nel campo dell’evoluzione della persona umana, dell’individuo, nel rispetto totale dei valori fondamentali che ci contraddistinguono in qualità di esseri umani e come facenti parte di un ecosistema ambientale.
L’associazione si propone altresì di promuovere e diffondere attività culturali, ricreative e sociali in tutti gli ambiti finalizzati al sostegno della persona umana e al suo miglioramento della qualità di vita.

L’Associazione intende raggiungere i suoi scopi attraverso:

a) sviluppo ed erogazione di attività didattico – formative concernenti discipline olistiche e transpersonali, rivolte in generale, a tutti coloro che per motivi professionali o personali ne sono interessati;
b) elaborazione, pubblicazione e diffusione in Italia ed all’estero di opuscoli informativi, libri, riviste, periodici, manifesti ed ogni altro materiale stampato, audiovisivo, multimediale e informatico;
c) attuazione di progetti di intervento su temi specifici ed aree specifiche rivolti ai soci, siano essi singoli, coppie, famiglie e suoi componenti anche singolarmente (consulenze, attività terapeutiche, ecc.);
d) promozione e organizzazione di incontri, seminari, ritiri di pratica, corsi, dibattiti, congressi e ogni altra manifestazione e attività che si renda di volta in volta necessaria od opportuna, in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato;
e) creazione di materiali artistici e opere d’arte, mostre, eventi, corsi, eventi musicali, performance ed ogni altra attività che si renda di volta in volta necessaria od opportuna alla realizzazione degli scopi sociali, in qualsiasi luogo, sia pubblico che privato;
f) collaborazione con altre associazioni similari, sia in Italia che all’estero;
g) promozione e organizzazione di studi, ricerche e viaggi di studio.

Art. 3 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Segretario.

3.1 – Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti essa è sovrana e rappresenta l’universalità degli Associati.
Essa è l’organo deliberativo dell’Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve essere obbligatoriamente convocata, a cura del Presidente, una volta all’anno entro i primi 4 mesi.
La convocazione dell’Assemblea dovrà essere effettuata mediante affissione nei locali dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno e la data dell’assemblea.
L’assemblea potrà essere altresì convocata con mezzi diversi quali e-mail, ovvero avviso inviato ad ogni socio.
La convocazione dovrà avvenire almeno otto giorni prima della data prevista per l’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria sarà convocata dal Presidente, qualora lo ritenga opportuno lui stesso ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata da un terzo degli iscritti all’Associazione.
Per le delibere dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vige il principio del voto singolo ed è ammesso il voto per delega. Ciascun associato potrà al massimo ricevere quattro deleghe da altri associati.
L’Assemblea ordinaria sarà considerata valida, in prima convocazione, qualora vi partecipi la maggioranza degli Associati, in seconda convocazione, sarà considerata valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni saranno adottate con la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria sarà considerata valida, in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno i due terzi degli Associati, in seconda convocazione, sarà considerata valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dagli intervenuti.
L’assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, potrà essere tenuta anche in audio/video conferenza, fermo restando che dovrà essere adottato un metodo che garantisca parità di trattamento fra tutti gli associati partecipanti che dovranno poter esprimere liberamente la propria opinione ed il proprio voto.
Il presidente dell’assemblea garantirà su tali condizioni.

L’Assemblea ordinaria delibererà sui seguenti argomenti:

a) bilancio preventivo;
b) bilancio consuntivo;
c) nomina degli organi sociali, compreso il Presidente;
d) su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno con l’esclusione di quanto riservato
all’Assemblea straordinaria.

L’Assemblea straordinaria delibererà sui seguenti argomenti:

a) modifiche statutarie;
b) scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione
c) altri argomenti previsti dal presente statuto e ad essa riservati.

3.2 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, previa determinazione del numero dei suoi componenti da parte dell’Assemblea, da tre a cinque componenti, scelti fra gli Associati.
Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno per procedere alla redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e per convocare l’Assemblea degli Associati.
Esso si riunirà altresì ogniqualvolta il Presidente, oppure uno o più componenti del Consiglio, lo riterranno opportuno per deliberare sulle materie che saranno poste all’ordine del giorno.
Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, un consigliere il Presidente riunirà il Consiglio Direttivo per la nomina di un sostituto che durerà in carica fino alla scadenza del mandato originario del consigliere sostituito.
Il Consiglio Direttivo potrà tenersi anche in audio/video conferenza, in tal caso varranno le stesse regole previste per l’assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo:

a) elegge il Segretario dell’Associazione;
b) stabilisce le quote di iscrizione all’Associazione;
c) predispone il regolamento per il funzionamento dell’Associazione e del Consiglio;
d) predispone le modifiche statutarie da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
e) predispone i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
f) ratifica, a maggioranza semplice, su proposta del Presidente, gli accordi per la federazione dell’Associazione ad altri enti o associazioni;
g) nomina eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
h) delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, con esclusione di quelli riservati all’Assemblea degli Associati.

3.3 – Presidente

Il Presidente è nominato dall’Assemblea degli Associati ed è scelto fra gli Associati medesimi. Esso:

a) vigila sull’osservanza dello Statuto;
b) presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
c) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha il potere di firma.
d) nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare;
e) assume tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
f) promuove ogni utile iniziativa per l’autofinanziamento dell’Associazione e l’acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria;
g) promuove ogni utile iniziativa per l’autofinanziamento dell’Associazione e l’acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria;
h) promuove gli accordi per la federazione dell’Associazione ad altri enti o associazioni che saranno ratificate dal Consiglio Direttivo;
i) nomina procuratori speciali per il compimento di specifici atti.

In caso di impedimento, di assenza o di cessazione del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario.

3.4 – Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
La carica di Segretario è compatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo e di componente dell’Assemblea degli Associati, e può essere anche un non associato.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi
collegiali.

Art. 4 – Gli Associati

Può iscriversi all’Associazione chiunque al momento dell’adesione accetti e faccia proprie le finalità e i valori della stessa.
Sull’ammissione all’Associazione si esprime in modo insindacabile il Presidente, o un membro del Consiglio Direttivo specificamente delegato, a seguito di richiesta scritta dell’interessato valutando la corrispondenza tra i valori dell’Associazione e la condotta dei singoli.
La qualità di associato si perde per esclusione, per dimissioni volontarie o per morte.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’iscritto che danneggi materialmente e/o moralmente l’Associazione.
Le dimissioni volontarie sono consentite in qualsiasi momento.
La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per atto tra vivi o “mortis causa”.
Le quote versate dagli associati all’associazione non saranno in nessun caso restituite né potranno essere oggetto di alcuna rivalutazione o liquidazione.

Art. 5 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione in base alle norme statutarie.
Essi hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Ciascun associato può essere liberamente eletto alle cariche associative.
Il diritto di voto, e di elettorato attivo e passivo, è sospeso per coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote associative.
Gli associati minorenni di età, pur potendo partecipare alle assemblee, non potranno esprimere il loro voto.
L’Associato è tenuto a versare la quota di iscrizione e la quota annuale come determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Esercizio sociale e finanziamenti

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvederà, entro 4 mesi, a redigere il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso e, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Gli eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti fra gli associati in alcun modo né direttamente né indirettamente, ma dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’attività sociale.

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a) dalle quote associative individuali versate dagli associati;
b) dai contributi specifici pagati dagli associati in relazione a specifiche attività ed iniziative,
come deliberati dal Consiglio Direttivo;
c) dai proventi ricavati da specifiche iniziative promosse dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
d) dai proventi e dalle donazioni di terzi e dai contributi, anche di provenienza pubblica, riconosciuti da persone fisiche, associazioni, enti nazionali od internazionali.
I versamenti a qualunque titolo incassati dagli associati deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati ma saranno trattenuti dall’associazione.

Art. 7 – Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria decide per la nomina del o dei liquidatori.
L’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, sarà devoluto ad altra associazione o fondazione avente caratteristiche e finalità analoghe.

Art. 8 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati e/o loro aventi causa, tra gli associati e/o loro aventi causa e l’associazione, in ordine ai diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà rimessa ad un arbitro nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti in cui ha
sede l’associazione, entro trenta giorni dall’istanza della parte più diligente.
La sede dell’arbitrato sarà presso la sede dell’arbitro.
L’arbitro deciderà entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina, in via irrituale ed il lodo che egli emetterà, col quale fra l’altro determinerà la ripartizione delle spese di arbitrato fra le parti, avrà forza di legge tra le parti stesse, che ne saranno vincolate.
Le decisioni degli associati portanti la modifica della presente clausola arbitrale dovranno essere adottate col metodo assembleare ed all’unanimità dei soci.

Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quello che non è previsto nel presente Statuto si rimanda a specifici regolamenti da emanarsi da parte del Consiglio Direttivo ed in difetto alle norme del Codice Civile italiano.

Genova, 19 marzo 2024.

IL PRESIDENTE

Patrizia Cordone